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26/06/2020
Una decisione non condivisibile sulla quantificazione dell’indennità prevista in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel rapporto a tutele crescenti.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini della determinazione dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 23 del 2015, il criterio dell’anzianità resta prioritario e, pertanto, esso può solo essere integrato da altri parametri, relativi al comportamento del datore di lavoro e al numero degli addetti.
» visualizza: il documento (Trib. Roma 19 maggio 2020)
PAROLE CHIAVE: licenziamento per giustificato motivo oggettivo - contratto a tutele crescenti - indennità risarcitoria - anzianità di servizio
COMMENTO
Il rilievo preminente dell’anzianità è dedotto dall’art. 1, comma settimo, lett. c) della legge di delegazione n. 183 del 2014, ma non si vede perché la disposizione dovrebbe avere un rilievo generale, se la sua funzione è di condizionare l’esercizio [continua ..]
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