argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, lettera a), e dell’art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 16 del 2019, a proposito del cosiddetto fattore famiglia rispetto alle quote di compartecipazione alle spese socio – sanitarie.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 15 maggio 2020, n. 91)Articoli Correlati: famiglia - spese socio sanitarie
Si legge in motivazione: “ferma (…) l’intangibilità delle quote di compartecipazione come fissate dalla normativa statale, è tuttavia possibile interpretare tale disposizione in modo (…) orientato” sul piano costituzionale, nel senso per cui l’istituzione del cosiddetto fattore famiglia “non comporta alcuna integrazione normativa del regime delle compartecipazioni alle spese socio – sanitarie (…) come fissato dalla legislazione statale, riguardando (…) la possibilità di modulare i costi individuali relativi alle altre tipologie di prestazioni per le quali non opera il criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale”.