Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

30/05/2020 - I certificati comunitari E101 e A1 e la disciplina di diritto del lavoro.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 11, paragrafo 1, lett. a), l’art. 12 bis, punto 2, lett. a), e punto 4, lett. a), del regolamento Cee n. 574 del 1972 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Cee n. 1408 del 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento Ce n. 118 del 1997 del Consiglio del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento Ce n. 647 del 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, nonché l’art. 19, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 200, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 del 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, devono essere interpretati nel senso per cui un certificato E101, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell’art. 14, punto 1, lett. a), o dell’art. 14, punto 2, lett. b), del regolamento Cee n. 1408 del 1971 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, a quelli autonomi e ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata del regolamento n. 118 del 1997, come modificato dal regolamento Ce n. 1606 del 1998 del Consiglio del 29 giugno 1998, a lavoratori che esercitino, le proprie attività nel territorio di un altro Stato membro, e un certificato A1, rilasciato da tale istituzione, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, o dell’art. 13, paragrafo 1, del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ce n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, a siffatti lavoratori, vincolano i giudici di questo ultimo Stato membro solo in materia di sicurezza sociale (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte giustizia, sezione quinta, 14 maggio 2020, C. – n. 17 del 2019, Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures) scarica file

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Mentre il principio di diritto è scritto in modo quanto mai complesso e più caotico, il ragionamento è lineare e corretto. In un caso francese in cui vi sono state sospette illegittimità nel reclutamento di lavoratori, erano stati emessi dalle istituzioni rumene i modelli E101 e A1. Pertanto, si legge nella motivazione, finché “detti certificati non siano ritirati o dichiarati non validi, l’istituzione competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolga un lavoro deve tenere conto del fatto che questo ultimo è già soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso i certificati stessi e questa istituzione non può (…) assoggettare il lavoratore (…) al proprio regime previdenziale”. Peraltro, “un giudice dello Stato membro ospitante può non tenere conto dei certificati E101 solo qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale adire, da un lato, e l’istituzione che ha emesso tali certificati (…), adita dall’istituzione competente di tale Stato membro con una domanda di riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati, si sia astenuta dal procedere a un siffatto riesame alla luce degli elementi comunicati (…) e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole (…), se del caso annullando o ritirando i medesimi certificati, e, dall’altro, che tali elementi consentano (…) di accertare, nel rispetto delle garanzie proprie del diritto a un processo equo, che i certificati (…) siano stati ottenuti o invocati in modo fraudolento”. Però, “sebbene i certificati E101 e A1 producano effetti vincolanti, questi ultimi sono limitati ai soli obblighi imposti dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale” e non in tema di diritto del lavoro.