Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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L'eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo (di Marco Ferraresi (Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università di Pavia))


L’A. opera una sintesi dell’esperienza del contratto di lavoro a progetto di cui all’art. 61, d.lgs. n. 276/2003. Ne considera la rilevanza in ordine all’interpretazione della disciplina ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Sottolinea l’influenza che tale esperienza è destinata a esercitare sui disegni di riforma del lavoro autonomo

The legacy of the worked-based contract in the debate on coordinated and continuous self-employment

The Author summarises the experience of the project work contract based on article 61, d.lgs. n. 276/2003. He considers its importance to unterstand the discipline of article 2, d.lgs. n. 81/2015. He underlines the influence that such experience can explain in order to the reform projects of the independent work.

1. L’abrogazione del lavoro a progetto L’art. 52, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, rubricato “Superamento del contratto a progetto”, ha disposto l’abrogazione degli artt. 61-69-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così espungendo dall’ordinamento la fattispecie del lavoro a progetto, alla quale si era legata pure la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti titolari di partita Iva, ex art. 69-bis [1]. Più precisamente, le disposizioni restano applicabili “esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore” del decreto. Dal che si desume come, a partire dall’entrata in vigore del testo di “disciplina organica dei contratti di lavoro”, cioè il 25 giugno 2015, non sia più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto in senso tecnico, con la disciplina contemplata dal titolo VII del d.lgs. n. 276/2003. Contestualmente, l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, riconduce a far data dal 1° gennaio 2016 alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. le c.d. collaborazioni eterorganizzate, ovvero “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. La sorte dei rapporti di lavoro a progetto, genuinamente tali, potrebbe essere duplice. Da un lato, dal 1° gennaio 2016, se esclusivamente personali, potrebbero essere ricondotti appunto alla disciplina del lavoro subordinato, ma solo se si postula che il lavoro eterorganizzato costituisca una species delle (o coincida con le) collaborazioni coordinate e continuative, tra le quali rientrano quelle a progetto (cfr. sub 2). Dall’altro, a presupporne invece, come per la dottrina al momento maggioritaria, l’eterogeneità (cfr. pure sub 2), occorrerebbe concludere che i rapporti (già) di lavoro a progetto continuerebbero a sopravvivere sino alla scadenza (consensualmente prorogabile), anche oltre il 31 dicembre 2015 (v. infra) [2]. E, in seguito, potrebbero proseguire come collaborazioni coordinate e continuative anche a tempo indeterminato, in virtù dell’art. 409, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 54, comma 2. La disposizione ha la funzione di chiarire come, nonostante il superamento del contratto a progetto, permanga nell’ordinamento la fattispecie del lavoro coordinato [3]. In effetti, il disposto legale non prescrive espressamente un termine finale di vigenza delle collaborazioni a progetto, limitandosi a precludere ulteriori stipulazioni a partire dal 25 giugno 2015. Né detto termine può dedursi dal­l’art. 54, d.lgs. n. 81/2015, che, nell’incentivare la “stabilizzazione” dei [continua..]

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