Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Successione di contratti a termine. Nel settore scuola, tra dettami europei e lacune interne, intervento decisivo della Corte Costituzionale? (di Irene di Spilimbergo (Ricercatrice di Diritto del lavoro dell’Università di Macerata))


Il saggio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2016, ripercorre il tortuoso cammino normativo del contratto a termine ed in particolare del settore della scuola, per poi tornare, alla fine, ad un’analisi più approfondita della suddetta sentenza. Vengono pertanto esaminate le evoluzioni della questione sul piano dell’ordinamento interno e del­l’ordinamento europeo, evidenziando anche le criticità di un corretto raccordo tra i due ordinamenti.

Succession of fixed-term contracts. Between European dictates and internal gaps, decisive intervention of the Constitutional Court in the school?

The essay, starting from the judgment of the Constitutional Court n. 187/2016, traces the tortuous legislative journey of the forward contract and in particular the area of the school, then come back in the end a more detailed analysis of the judgment. the evolutions of the matter on the internal order plan and its European order fittings, also highlighting the criticality of proper connection between the two systems are therefore examined.

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1. Il caso Dopo lunga e fervente attesa, durante la quale, peraltro, il Governo ha provveduto a varare la riforma della “buona scuola” e le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine con il D.Lgs. n. 81 del 2015, attuativo della legge delega n. 78/2014, la sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2016, n. 187 [1], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni in materia di personale scolastico, nella parte in cui si autorizza il rinnovo (di fatto illimitato) di contratti a termine per consentire la copertura di posti vacanti e disponibili con docenti e personale amministrativo tecnico ed ausiliario, anche in assenza di ragioni obiettive che giustifichino tale rinnovo, mancando limiti legali effettivi alla durata massima totale dei rinnovi successivi al primo contratto. L’illegittimità viene dichiarata sulla base dell’art.117, comma 1 della Costituzione, che impone, a livello costituzionale, i vincoli dell’ordinamento comunitario, per violazione della clausola 5, comma 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla Direttiva 1999/70 CE [2]. Nelle more della decisione della Consulta, però, come detto, sono entrati in vigore il decreto legislativo n. 81 del 2015 sul contatto a termine [3] e la legge n. 107 del 2015 sul riordino delle istituzioni scolastiche [4]. Nello stesso tempo, con la suddetta sentenza, la Corte afferma che la legge n. 107/2015 ha “cancellato” l’illecito comunitario sui precari della scuola. Alla luce di ciò, come si colloca, allora, nel contesto vigente e quali sono gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale? Per tentare di dare, senza alcuna pretesa di completezza, qualche risposta al quesito, appare necessario ripercorrere la disciplina del contratto a termine e del suo raccordo con la normativa sul lavoro nel settore scuola. 2. Il “percorso” del contratto a termine Il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce un tema di studio notevolmente vasto e complesso, trattandosi di una fattispecie, che, nel corso degli anni, è stata oggetto di molteplici e significative modifiche [5]. Oggi la sua disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, attuativo della riforma del lavoro Poletti, a fronte del d.l. n. 34/2014, convertito in legge n. 78/2014, nota come Jobs Act [6]. Invero, i profondi mutamenti sociali ed economici che hanno caratterizzato il nostro ordinamento e la crescente pervasività su di esso da parte dell’Europa hanno inciso significativamente sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, registrando, a fasi alterne, la propensione del legislatore a considerare dapprima con disfavore il ricorso a modelli diversi da quello a tempo pieno ed indeterminato, successivamente invece a perseguire [continua..]

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